Capo I
Art. 8
Disposizioni relative all'etichettatura dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Attuazione della rettifica della direttiva n. 2001/112/CE.
In vigore dal 1 feb 2022
Disposizioni relative all'etichettatura dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.
Attuazione della rettifica della direttiva n. 2001/112/CE.
1. La lettera b) del comma 2 dell' del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, è sostituita dalla seguente:
«b) le diciture "da concentrato", "da concentrati", "parzialmente da concentrato" o "parzialmente da concentrati" devono figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili».
Storico versioni
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