Capo I
Art. 7
Disposizioni in materia di punto di contatto unico. Procedura di infrazione n. 2018/2374
In vigore dal 1 feb 2022
Disposizioni in materia di punto di contatto unico.
Procedura di infrazione n. 2018/2374
1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capo I del titolo I, dopo l' è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis (Procedure telematiche). - 1. Le procedure di cui agli del presente decreto sono eseguite ai sensi dell', comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. I termini procedurali di cui all', comma 3, e all', comma 2, del presente decreto iniziano a decorrere dal momento in cui l'interessato presenta, rispettivamente, la richiesta o un documento mancante presso il punto di contatto unico o direttamente all'autorità competente. Ai fini del presente articolo l'eventuale richiesta di copie autenticate non è considerata come richiesta di documenti mancanti»;
b) all'articolo 59-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le autorità competenti di cui all' provvedono affinché le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano costantemente aggiornate. Verificano altresì che il punto di contatto unico di cui all', comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, risponda tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazione, eventualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui all' del presente decreto.
1-ter. Il Coordinatore nazionale di cui all' adotta ogni misura idonea a consentire al punto di contatto unico di fornire le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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