Capo II
Art. 17
Disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europei per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Attuazione del regolamento (UE) 2016/1953.
In vigore dal 1 feb 2022
1. Dopo il comma 6 dell' del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
«6-bis. Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dal regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, è rilasciato dal questore sulla base del modello conforme approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2021-12-23;238#art-17