Convenzione

Art. 9

Coproduzioni finanziarie

In vigore dal 26 nov 2021
- Coproduzioni finanziarie 1 In deroga alle disposizioni dell' e in conformità alle disposizioni specifiche e ai limiti fissati nelle disposizioni in vigore nelle Parti, possono essere ammesse al beneficio della presente Convenzione le coproduzioni che rispondono alle condizioni seguenti: a includono una o più partecipazioni minoritarie che potrebbero essere limitate all'ambito finanziario, conformemente al contratto di coproduzione, a condizione che ciascuna Parte nazionale abbia una quota non inferiore al 10% e non superiore al 25% dei costi di produzione; b includono un coproduttore maggioritario che apporti una partecipazione tecnica e artistica effettiva e che soddisfi le condizioni richieste per far sì che l'opera cinematografica venga riconosciuta quale lavoro nazionale nel suo Paese; c aiutano a promuovere la diversità culturale e il dialogo interculturale; e d sono oggetto di contratti di coproduzione che implicano disposizioni relative alla ripartizione delle entrate. 2 Il regime di coproduzione sarà accordato alle coproduzioni finanziarie solo dopo l'autorizzazione, concessa caso per caso dalle autorità competenti, tenuto conto delle disposizioni dell' riportato qui di seguito.
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urn:nir:stato:legge:2021-10-28;169#art-c-9

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