Convenzione
Art. 10
Equilibrio generale degli scambi
In vigore dal 26 nov 2021
- Equilibrio generale degli scambi
1 Negli scambi cinematografici tra le Parti contraenti deve essere mantenuto un equilibrio generale per quanto riguarda sia l'ammontare complessivo degli investimenti, sia le partecipazioni artistiche e tecniche alle opere cinematografiche realizzate in coproduzione.
2 Se una Parte constata, dopo un periodo ragionevole di tempo, un deficit nei suoi rapporti di coproduzione con una o più Parti, può subordinare, il suo consenso a una futura coproduzione al ripristino dell'equilibrio nelle sue relazioni cinematografiche con tale o tali Parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2021-10-28;169#art-c-10