Convenzione
Art. 5
Modalità d'ammissione al regime di coproduzione
In vigore dal 26 nov 2021
- Modalità d'ammissione al regime di coproduzione
1 Ogni coproduzione di opere cinematografiche deve essere approvata dalle autorità competenti delle Parti in cui risiedono i coproduttori, dopo la consultazione tra dette autorità e conformemente alle modalità fissate nell'allegato I, che è parte integrante della presente Convenzione.
2 Le richieste di ammissione al regime di coproduzione sono stabilite, in vista della loro approvazione da parte delle autorità competenti, secondo le disposizioni della procedura di presentazione delle domande fissate nell'allegato I. Questa approvazione è irrevocabile, salvo in caso di mancato rispetto degli impegni iniziali in materia artistica, economica o tecnica.
3 I progetti a carattere manifestamente pornografico, quelli che incitano alla discriminazione, all'odio o alla violenza, oppure quelli che offendono apertamente la dignità umana, non possono essere ammessi al regime di coproduzione.
4 I benefici previsti dalla coproduzione sono accordati ai coproduttori reputati di possedere un'organizzazione tecnica e finanziaria adeguata, nonché qualifiche professionali sufficienti. 5 Ogni Stato contraente indica quali sono le autorità competenti menzionate al paragrafo 2 mediante una dichiarazione fatta al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Tale dichiarazione può essere modificata in qualsiasi momento successivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2021-10-28;169#art-c-5