Convenzione
Art. 1
Scopo della Convenzione
In vigore dal 26 nov 2021
Traduzione non ufficiale
Parte di provvedimento in formato grafico
Serie dei Trattati Europei - n° 220
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista)
Rotterdam, 30.1.2017
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati contraenti della Convenzione culturale europea (STE n. 18), firmatari della presente Convenzione,
considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa consiste nel realizzare una più stretta unione tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro patrimonio comune;
considerando che la libertà di creazione e la libertà di espressione costituiscono elementi fondamentali di questi principi; considerando che la promozione della diversità culturale dei differenti Paesi europei è uno degli scopi della Convenzione culturale europea;
vista la convenzione UNESCO sulla Protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali (Parigi, 20 ottobre 2005), che riconosce la diversità culturale come una caratteristica distintiva dell'umanità e si impegna a rafforzare la creazione, la produzione, la diffusione, la distribuzione e la fruizione delle espressioni culturali;
considerando che la coproduzione cinematografica, strumento di creazione e di espressione della diversità culturale su scala globale, deve essere rafforzata;
consapevoli del fatto che la cinematografia è un importante mezzo di espressione culturale ed artistica, con un ruolo essenziale nel sostenere la libertà di espressione, la diversità e la creatività nonché la cittadinanza democratica;
determinati per lo sviluppo di questi principi e ricordando le raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul cinema e sui mezzi audiovisivi, e in particolare la Raccomandazione n. R 3 sulla promozione della produzione audiovisiva in Europa, nonché la Raccomandazione CM/n. R 7 sulle politiche cinematografiche nazionali e la diversità delle espressioni culturali;
riconoscendo che la Risoluzione n. R 15 che istituisce il Fondo europeo di sostegno alla coproduzione e alla diffusione di opere cinematografiche e audiovisive "Eurimages", è stata modificata per consentire l'adesione degli Stati non membri;
decisi a raggiungere questi obiettivi grazie ad uno sforzo comune per promuovere la cooperazione e definire regole che si adeguino all'insieme delle coproduzioni cinematografiche;
considerando che l'adozione di regole comuni tende a diminuire le restrizioni ed a favorire la cooperazione nell'ambito delle coproduzioni cinematografiche;
considerando l'evoluzione tecnologica, economica e finanziaria dell'industria cinematografica dalla data di apertura alla firma della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica (STE n. 147) nel 1992;
ritenendo che questo sviluppo imponga una revisione della Convenzione del 1992 al fine di garantire la pertinenza e l'efficacia di tale quadro normativo per la coproduzione delle opere cinematografiche;
riconoscendo che la presente convenzione è destinata a sostituire la Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica,
hanno convenuto quanto segue:
- Scopo della Convenzione
Le Parti della presente Convenzione s'impegnano ad incoraggiare lo sviluppo della coproduzione cinematografica internazionale, conformemente alle disposizioni seguenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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