Convenzione
Art. 7
Diritti dei coproduttori sull'opera cinematografica
In vigore dal 26 nov 2021
- Diritti dei coproduttori sull'opera cinematografica
1 Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore la proprietà congiunta dei diritti sulle proprietà tangibili e intangibili del film. Il contratto includerà una disposizione volta a garantire che il master del film (la prima versione completata) sia depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori e che sia loro accessibile.
2 Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore il diritto di accedere al materiale e al master del film per usarlo come supporto che consenta la riproduzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2021-10-28;169#art-c-7