Convenzione

Art. 7

Diritti dei coproduttori sull'opera cinematografica

In vigore dal 26 nov 2021
- Diritti dei coproduttori sull'opera cinematografica 1 Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore la proprietà congiunta dei diritti sulle proprietà tangibili e intangibili del film. Il contratto includerà una disposizione volta a garantire che il master del film (la prima versione completata) sia depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori e che sia loro accessibile. 2 Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore il diritto di accedere al materiale e al master del film per usarlo come supporto che consenta la riproduzione.
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urn:nir:stato:legge:2021-10-28;169#art-c-7

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