Convenzione
Art. 8
Partecipazione tecnica e artistica
In vigore dal 26 nov 2021
- Partecipazione tecnica e artistica
1 L'apporto di ciascun coproduttore deve comportare categoricamente una partecipazione tecnica e artistica effettiva. In linea di massima, e nel rispetto degli obblighi internazionali che legano le Parti contraenti, l'apporto dei coproduttori consistente in personale creativo, tecnico e artistico, nonché in interpreti e in industrie tecniche, deve essere proporzionale al loro investimento.
2 Con riserva degli obblighi internazionali che legano le Parti contraenti e delle esigenze della sceneggiatura, il personale che compone la squadra addetta alle riprese del film deve provenire dagli Stati contraenti della coproduzione; in linea di massima la postproduzione si effettuerà in uno di questi Stati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2021-10-28;169#art-c-8