Convenzione
Art. 13
Esportazione
In vigore dal 26 nov 2021
- Esportazione
Se un'opera cinematografica realizzata in coproduzione è esportata in un Paese dove le importazioni di opere cinematografiche sono contingentate e una delle Parti contraenti non dispone della libera entrata delle sue opere cinematografiche nel Paese importatore:
a l'opera cinematografica è aggiunta in linea di massima al contingente del Paese la cui partecipazione è maggioritaria;
b nel caso in cui un'opera cinematografica comporti una partecipazione uguale dei differenti Paesi, l'opera cinematografica è attribuita al contingente del Paese che ha le migliori possibilità di esportazione nel Paese d'importazione;
c se l'attribuzione non può essere effettuata secondo le disposizioni fissate nei sotto-paragrafi a e b di cui sopra, l'opera cinematografica è attribuita al contingente della Parte che fornisce il regista.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2021-10-28;169#art-c-13