Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 26
Consultazioni e soluzione di controversie
In vigore dal 5 giu 2021
1. Le Autorità Centrali delle Parti, su proposta di una di esse, avviano consultazioni sull'interpretazione o applicazione del presente Trattato in generale o in relazione ad una specifica richiesta di assistenza.
2. Eventuali controversie che sorgano in ordine alla interpretazione o applicazione del presente Trattato saranno risolte tramite negoziati diplomatici diretti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2021-05-18;78#art-tda-26