Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 26

Consultazioni e soluzione di controversie

In vigore dal 5 giu 2021
1. Le Autorità Centrali delle Parti, su proposta di una di esse, avviano consultazioni sull'interpretazione o applicazione del presente Trattato in generale o in relazione ad una specifica richiesta di assistenza. 2. Eventuali controversie che sorgano in ordine alla interpretazione o applicazione del presente Trattato saranno risolte tramite negoziati diplomatici diretti.
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urn:nir:stato:legge:2021-05-18;78#art-tda-26

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Consultazioni e soluzione di controversie (Art. 26 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo