Art. 26 · Consultazioni e soluzione di controversie
Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 26

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Consultazioni e soluzione di controversie

In vigore dal 5 giu 2021
1. Le Autorità Centrali delle Parti, su proposta di una di esse, avviano consultazioni sull'interpretazione o applicazione del presente Trattato in generale o in relazione ad una specifica richiesta di assistenza. 2. Eventuali controversie che sorgano in ordine alla interpretazione o applicazione del presente Trattato saranno risolte tramite negoziati diplomatici diretti.
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