Art. 3
Copertura finanziaria
In vigore dal 5 giu 2021
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli del Trattato di cui all', comma 1, lettera a), della presente legge, valutati in euro 29.077 a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli del medesimo Trattato, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2020, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli del Trattato di cui all', comma 1, lettera b), della presente legge, valutati in euro 75.228 a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli del medesimo Trattato, pari ad euro 17.200 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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