Trattato di estradizione

Art. 6

Principio di specialità

In vigore dal 5 giu 2021
1. La persona estradata in conformità al presente Trattato non può essere sottoposta a nessuna misura di restrizione o di privazione della libertà personale nè punita nel territorio della Parte Richiedente per fatti precedenti alla consegna e diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione, nè può essere estradata da tale Parte a uno Stato terzo salvo che: a) abbia consentito espressamente, alla presenza di un difensore e di un interprete, ove necessario; b) abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente dopo la sua estradizione e vi abbia fatto ritorno volontariamente; c) non abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha avuto la libertà di farlo; d) se la Parte Richiesta presta il suo consenso in conformità alla legislazione nazionale. Il consenso può essere prestato quando il reato per il quale è richiesta l'estensione comporta l'obbligo di concedere l'estradizione in conformità al presente Trattato. 2. Se nel corso del procedimento si modifica la qualificazione del reato per il quale la persona richiesta è stata estradata, questa è perseguita e giudicata a condizione che il reato, nella sua nuova qualificazione giuridica, sia basato sugli stessi fatti a cui si riferiscono la richiesta di estradizione e i documenti presentati a sostegno della stessa. In questo caso la persona è giudicata e condannata con il massimo della pena prevista per il reato per il quale è stata estradata o con una pena inferiore.
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