Trattato di estradizione

Art. 11

Garanzie

In vigore dal 5 giu 2021
La Parte Richiesta può richiedere, in qualsiasi momento del procedimento di estradizione, che alla persona richiesta sia garantito un giusto processo e che la stessa non sarà sottoposta a sparizione forzata, o a tortura, nè a trattamenti o a pene crudeli, inumani o degradanti. Le Parti forniscono, ove opportuno, la debita assistenza consolare alla persona consegnata in estradizione.
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urn:nir:stato:legge:2021-05-18;78#art-tde-11

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Garanzie (Art. 11 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo