Trattato di estradizione
Art. 11
11 / 50Garanzie
In vigore dal 5 giu 2021
La Parte Richiesta può richiedere, in qualsiasi momento del procedimento di estradizione, che alla persona richiesta sia garantito un giusto processo e che la stessa non sarà sottoposta a sparizione forzata, o a tortura, nè a trattamenti o a pene crudeli, inumani o degradanti. Le Parti forniscono, ove opportuno, la debita assistenza consolare alla persona consegnata in estradizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2021-05-18;78#art-tde-11