Art. 11 · Garanzie
Trattato di estradizione

Art. 11

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Garanzie

In vigore dal 5 giu 2021
La Parte Richiesta può richiedere, in qualsiasi momento del procedimento di estradizione, che alla persona richiesta sia garantito un giusto processo e che la stessa non sarà sottoposta a sparizione forzata, o a tortura, nè a trattamenti o a pene crudeli, inumani o degradanti. Le Parti forniscono, ove opportuno, la debita assistenza consolare alla persona consegnata in estradizione.
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