Trattato di estradizione
Art. 7
Estradizione semplificata
In vigore dal 5 giu 2021
1. Se la persona richiesta dichiara alle autorità competenti della Parte Richiesta di acconsentire a essere estradata, tale Parte deve concedere la sua estradizione senza ulteriori formalità e adotta tutte le misure permesse dalla sua legislazione per accelerare l'estradizione.
2. Il consenso della persona richiesta deve essere espresso per iscritto, con l'assistenza di un difensore, e manifestato dinanzi all'autorità competente. Si assicurerà la presenza di un interprete, ove necessario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2021-05-18;78#art-tde-7