Trattato di estradizione

Art. 4

Cause facoltative di rifiuto dell'estradizione

In vigore dal 5 giu 2021
L'estradizione può essere rifiutata: a) se la persona è sottoposta a processo nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che hanno dato origine alla richiesta di estradizione; b) se con la consegna della persona richiesta si mette in pericolo la sua vita in considerazione del grave stato di salute nel quale si trova; c) quando il reato per il quale è richiesta l'estradizione è stato commesso fuori dal territorio della Parte Richiedente e la legislazione della Parte Richiesta non autorizza il perseguimento dello stesso reato commesso fuori dal suo territorio.
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urn:nir:stato:legge:2021-05-18;78#art-tde-4

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Cause facoltative di rifiuto dell'estradizione (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo