Trattato di estradizione
Art. 4
Cause facoltative di rifiuto dell'estradizione
In vigore dal 5 giu 2021
L'estradizione può essere rifiutata:
a) se la persona è sottoposta a processo nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che hanno dato origine alla richiesta di estradizione;
b) se con la consegna della persona richiesta si mette in pericolo la sua vita in considerazione del grave stato di salute nel quale si trova;
c) quando il reato per il quale è richiesta l'estradizione è stato commesso fuori dal territorio della Parte Richiedente e la legislazione della Parte Richiesta non autorizza il perseguimento dello stesso reato commesso fuori dal suo territorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2021-05-18;78#art-tde-4