Art. 7 · Estradizione semplificata
Trattato di estradizione

Art. 7

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Estradizione semplificata

In vigore dal 5 giu 2021
1. Se la persona richiesta dichiara alle autorità competenti della Parte Richiesta di acconsentire a essere estradata, tale Parte deve concedere la sua estradizione senza ulteriori formalità e adotta tutte le misure permesse dalla sua legislazione per accelerare l'estradizione. 2. Il consenso della persona richiesta deve essere espresso per iscritto, con l'assistenza di un difensore, e manifestato dinanzi all'autorità competente. Si assicurerà la presenza di un interprete, ove necessario.
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