Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 22
Strumenti per favorire la Cooperazione Giudiziaria in materia penale
In vigore dal 5 giu 2021
1. Le Parti cooperano, inoltre, tramite le seguenti modalità:
a) scambio di esperienze in materia di indagini penali, terrorismo, corruzione, tratta di esseri umani, stupefacenti e sostanze chimiche, riciclaggio di denaro, criminalità organizzata e reati connessi, tra gli altri;
b) scambio di informazioni sulle modifiche introdotte nei propri sistemi giudiziari e sui nuovi orientamenti giurisprudenziali nelle materie oggetto del presente strumento;
c) formazione e aggiornamento dei soggetti incaricati delle indagini e dei processi penali.
2. Per la realizzazione delle attività e degli incontri previsti dal presente Trattato, le Autorità Centrali concordano direttamente la metodologia da utilizzare per ciascuno di essi, nonché la loro durata e il numero dei partecipanti.
3. Le Parti finanziano la cooperazione alla quale si riferisce il presente articolo secondo le proprie disponibilità e quant'altro stabilito nelle loro rispettive legislazioni interne.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2021-05-18;78#art-tda-22