Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 18

Protezione delle persone citate o trasferite nel territorio della Parte Richiedente

In vigore dal 5 giu 2021
Qualora sia necessario, la Parte Richiedente assicura la protezione delle persone citate o trasferite nel suo territorio, in conformità agli del presente Trattato.
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