Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 23
Squadre investigative comuni
In vigore dal 5 giu 2021
1. Le autorità competenti possono costituire, di comune accordo, squadre investigative comuni per uno scopo determinato e per una durata limitata, che può essere prorogata di comune accordo, per svolgere indagini penali nel territorio di una Parte o di entrambe le Parti.
2. Una squadra investigativa comune può, in particolare, essere costituita quando:
a) le indagini condotte da una delle Parti su reati che richiedono inchieste difficili e di notevole complessità coinvolgono l'altra Parte;
b) entrambe le Parti conducono indagini su reati che, per le circostanze del caso, richiedono una azione coordinata e concertata.
3. I componenti della squadra investigativa comune provenienti dalla Parte nel cui territorio la squadra interviene sono denominati «membri», mentre i componenti provenienti dall'altra Parte sono denominati «membri distaccati».
4. La composizione della squadra è indicata nell'accordo costitutivo e può comprendere, oltre ai rappresentanti delle autorità competenti, agenti di polizia giudiziaria, periti, medici legali e altri membri ausiliari della giustizia. È possibile, inoltre, decidere quali persone diverse dai rappresentanti delle autorità competenti delle due Parti, appartenenti ad organismi internazionali di investigazione e/o di polizia, partecipino alle attività della squadra investigativa comune. I diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati della squadra in virtù del presente articolo non si applicano a tali persone, a meno che l'accordo non stabilisca altrimenti in modo chiaro.
5. La richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune contiene una proposte in merito alla composizione della squadra e alle modalità di svolgimento delle attività investigative, nonché le indicazioni stabilite dall' del presente Trattato, per quanto applicabili.
6. La squadra investigativa comune opera nel territorio delle Parti, secondo le decisioni concordate tra le rispettive autorità competenti, tenendo conto delle seguenti condizioni generali:
a) la squadra esercita la propria attività nel rispetto del diritto della Parte nel cui territorio interviene;
b) l'autorità pertinente della Parte nel cui territorio la squadra interviene assicura e stabilisce le condizioni necessarie per l'esecuzione delle attività concordate, designando inoltre, tra i componenti della squadra, il responsabile della direzione della stessa;
c) il responsabile della squadra opera entro i limiti di sua competenza in conformità al diritto nazionale e coordina le attività nel rispetto delle regole stabilite dalle autorità competenti nell'accordo costitutivo della squadra;
d) i membri distaccati della squadra investigativa comune:
(i) devono essere autorizzati, dalla Autorità Centrale della Parte nel cui territorio la squadra interviene, a entrare e rimanere per il tempo stabilito nel territorio di tale Parte prima dell'inizio delle indagini;
(ii) hanno il permesso di essere presenti nel territorio della Parte in cui la squadra interviene quando sono adottate misure investigative;
(iii) possono, in conformità alla legislazione della Parte Richiesta, dare esecuzione alle misure specifiche di indagine assegnate dal responsabile della squadra, laddove sia previsto dall'accordo costitutivo o previa autorizzazione delle autorità competenti delle Parti;
(iv) possono, in conformità al proprio diritto nazionale e nel limite delle loro competenze, fornire alla squadra le informazioni disponibili nella Parte che li ha distaccati, ai fini delle indagini effettuate dalla squadra stessa;
(v) possono richiedere l'adozione di misure, eventualmente considerate necessarie dal responsabile della squadra, direttamente alle loro autorità competenti, che le tratteranno secondo le condizioni richieste da una indagine condotta a livello nazionale.
7. Se la squadra investigativa comune necessita dell'assistenza di un paese terzo, le autorità competenti della Parte nel cui territorio la squadra interviene ne possono fare richiesta alle autorità competenti del paese interessato in conformità agli strumenti giuridici internazionali applicabili o, in loro assenza, sulla base della cortesia internazionale.
8. Le informazioni acquisite legalmente da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione a una squadra investigativa comune, che le autorità pertinenti delle Parti interessate non potrebbero altrimenti acquisire, possono essere utilizzate, oltre che per i tini previsti all'atto della costituzione della squadra:
a) per il perseguimento di altri reati, previa autorizzazione della Parte nel cui territorio è stata acquisita l'informazione.
Detta autorizzazione può essere negata soltanto quando l'uso in questione compromette le indagini penali della predetta Parte o quando quest'ultima può rifiutare l'assistenza giudiziaria;
b) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, fatte salve le disposizioni del punto precedente.
9. Gli atti e i documenti acquisiti in applicazione del presente articolo sono assimilati a quelli acquisiti dalla Parte Richiedente in esecuzione di una richiesta di assistenza avviata nell'ambito del presente Trattato.
10. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorità competenti le seguenti:
a) per la Repubblica Italiana: l'Autorità Giudiziaria procedente;
b) per la Repubblica Dominicana: le autorità competenti del Sistema di Amministrazione della Giustizia.
11. Le autorità competenti devono presentare le richieste di squadre investigative comuni per il tramite delle Autorità Centrali indicate nell' del presente Trattato.
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