Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 24
Consegne vigilate o controllate
In vigore dal 5 giu 2021
1. Ciascuna Parte può effettuare consegne controllate o vigilate nel territorio dell'altra Parte volte ad acquisire elementi necessari per la prova dei reati o per l'identificazione, l'individuazione e la cattura dei responsabili.
2. La decisione di effettuare consegne controllate o vigilate è adottata in ciascun caso specifico dalle autorità competenti della Parte Richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte.
3. Le consegne controllate o vigilate sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte Richiesta e in conformità alle previsioni del presente Trattato, delle convenzioni e trattati bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti. Le autorità competenti della Parte Richiesta mantengono il diritto di iniziativa, direzione e controllo dell'operazione.
4. Si applicano, quanto alle spese, le disposizioni previste dall'.
5. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorità competenti le seguenti:
a) per la Repubblica Italiana: l'Autorità Giudiziaria procedente;
b) per la Repubblica Dominica: il Director General de Persecucion del Ministerio Publico.
6. Le autorità competenti devono presentare tutte le richieste di consegne controllate o vigilate per il tramite delle Autorità Centrali indicate nell' del presente Trattato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2021-05-18;78#art-tda-24