Art. 24 · Consegne vigilate o controllate
Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 24

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Consegne vigilate o controllate

In vigore dal 5 giu 2021
1. Ciascuna Parte può effettuare consegne controllate o vigilate nel territorio dell'altra Parte volte ad acquisire elementi necessari per la prova dei reati o per l'identificazione, l'individuazione e la cattura dei responsabili. 2. La decisione di effettuare consegne controllate o vigilate è adottata in ciascun caso specifico dalle autorità competenti della Parte Richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte. 3. Le consegne controllate o vigilate sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte Richiesta e in conformità alle previsioni del presente Trattato, delle convenzioni e trattati bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti. Le autorità competenti della Parte Richiesta mantengono il diritto di iniziativa, direzione e controllo dell'operazione. 4. Si applicano, quanto alle spese, le disposizioni previste dall'. 5. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorità competenti le seguenti: a) per la Repubblica Italiana: l'Autorità Giudiziaria procedente; b) per la Repubblica Dominica: il Director General de Persecucion del Ministerio Publico. 6. Le autorità competenti devono presentare tutte le richieste di consegne controllate o vigilate per il tramite delle Autorità Centrali indicate nell' del presente Trattato.
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