Accordo di partenariato›Titolo IV
Art. 17
Ostacoli tecnici agli scambi
In vigore dal 30 ott 2020
Ostacoli tecnici agli scambi
1. Le parti concordano che la maggiore compatibilità tra norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità è una condizione essenziale per agevolare lo scambio di beni.
2. Le parti riconoscono il loro interesse reciproco a ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi e a tal fine concordano di cooperare nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi e tramite l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda firmato a Wellington il 25 giugno 1998.
Storico versioni
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