Accordo di partenariatoTitolo IV

Art. 22

Dogane

In vigore dal 30 ott 2020
Dogane 1. Le parti rafforzano la cooperazione in materia doganale, compresa la facilitazione degli scambi, con l'intento di semplificare e armonizzare ulteriormente le procedure doganali e di promuovere azioni comuni nell'ambito delle iniziative internazionali pertinenti. 2. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le parti valutano la possibilità di concludere strumenti di cooperazione doganale e assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.
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Dogane (Art. 22 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo