Accordo di partenariato›Titolo IV
Art. 21
Proprietà intellettuale
In vigore dal 30 ott 2020
Proprietà intellettuale
1. Le parti ribadiscono l'importanza dei loro diritti e obblighi inerenti alla proprietà intellettuale, in particolare al diritto d'autore e diritti connessi, ai marchi, alle indicazioni geografiche, ai modelli e brevetti, e del loro rispetto in conformità dei massimi standard internazionali cui le parti hanno aderito.
2. Le parti convengono di scambiare informazioni e condividere esperienze sulle questioni di proprietà intellettuale, tra cui:
a) la pratica, promozione, divulgazione, semplificazione, gestione, armonizzazione, tutela ed efficace applicazione dei diritti di proprietà intellettuale;
b) la prevenzione delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;
c) la lotta contro la contraffazione e la pirateria tramite forme adeguate di cooperazione e
d) il funzionamento degli organi preposti alla tutela e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
3. Le parti convengono di scambiare informazioni e promuovere il dialogo sulla tutela delle risorse genetiche, delle conoscenze tradizionali e del folklore.
Storico versioni
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