Art. 21 · Proprietà intellettuale
Accordo di partenariatoTitolo IV

Art. 21

21 / 60

Proprietà intellettuale

In vigore dal 30 ott 2020
Proprietà intellettuale 1. Le parti ribadiscono l'importanza dei loro diritti e obblighi inerenti alla proprietà intellettuale, in particolare al diritto d'autore e diritti connessi, ai marchi, alle indicazioni geografiche, ai modelli e brevetti, e del loro rispetto in conformità dei massimi standard internazionali cui le parti hanno aderito. 2. Le parti convengono di scambiare informazioni e condividere esperienze sulle questioni di proprietà intellettuale, tra cui: a) la pratica, promozione, divulgazione, semplificazione, gestione, armonizzazione, tutela ed efficace applicazione dei diritti di proprietà intellettuale; b) la prevenzione delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; c) la lotta contro la contraffazione e la pirateria tramite forme adeguate di cooperazione e d) il funzionamento degli organi preposti alla tutela e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. 3. Le parti convengono di scambiare informazioni e promuovere il dialogo sulla tutela delle risorse genetiche, delle conoscenze tradizionali e del folklore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138#art-adp-21