Art. 17 · Ostacoli tecnici agli scambi
Accordo di partenariatoTitolo IV

Art. 17

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Ostacoli tecnici agli scambi

In vigore dal 30 ott 2020
Ostacoli tecnici agli scambi 1. Le parti concordano che la maggiore compatibilità tra norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità è una condizione essenziale per agevolare lo scambio di beni. 2. Le parti riconoscono il loro interesse reciproco a ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi e a tal fine concordano di cooperare nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi e tramite l'accordo sul reciproco ricono­scimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda firmato a Wellington il 25 giugno 1998.
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