Accordo di partenariatoTitolo IV

Art. 14

Dialogo in materia economica, commerciale e di investimenti

In vigore dal 30 ott 2020
Dialogo in materia economica, commerciale e di investimenti 1. Le parti si impegnano a dialogare e cooperare in materia economica, commerciale e di investimenti al fine di agevolare il commercio e i flussi di investimenti bilaterali. Nel contempo, riconoscendo l'importanza di perseguire questo obiettivo tramite un sistema commerciale multilaterale regolamentato, le parti confermano il loro impegno a collaborare con l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per una maggiore liberalizzazione degli scambi. 2. Le parti convengono di promuovere la condivisione di informazioni ed esperienze sulle rispettive politiche e tendenze macroeconomiche, compreso lo scambio di informazioni sul coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionali. 3. Le parti avviano un dialogo concreto volto a promuovere gli scambi di beni, ivi compresi prodotti agricoli e altri prodotti primari, materie prime, manufatti e prodotti ad alto valore aggiunto. Le parti riconoscono che un approccio trasparente e basato sul mercato è la via migliore per creare un ambiente favorevole all'investimento nella produzione e nel commercio di tali prodotti e per promuoverne una distribuzione e un uso efficienti. 4. Le parti avviano un dialogo concreto volto a promuovere gli scambi bilaterali di servizi e a condividere informazioni ed esperienze sui rispettivi quadri di vigilanza. Le parti convengono altresì di rafforzare la cooperazione al fine di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario. 5. Le parti incentivano lo sviluppo di un contesto attraente e stabile per gli investimenti bilaterali tramite un dialogo che favorisca la comprensione reciproca e la cooperazione in materia di investimenti, ricerchi meccanismi per agevolare i flussi di investimenti e promuova norme stabili, trasparenti e accessibili per gli investitori. 6. Le parti si informano reciprocamente degli sviluppi del commercio bilaterale e internazionale, degli aspetti di altre politiche connessi agli investimenti e agli scambi, compresi i rispettivi approcci agli accordi di libero scambio (ALS), i rispettivi programmi in materia di ALS e le questioni normative connesse, che potrebbero incidere sugli scambi e sugli investimenti bilaterali. 7. Il dialogo e la cooperazione in materia di scambi e investimenti si svolgeranno in particolare tramite: a) un dialogo annuale di politica commerciale a livello di alti funzionari, integrato da incontri ministeriali sul commercio, quando stabilito dalle parti; b) un dialogo annuale sul commercio di prodotti agricoli; c) altri scambi settoriali, quando stabilito dalle parti. 8. Le parti si impegnano a cooperare per assicurare condizioni favorevoli all'intensificazione degli scambi e degli investimenti reciproci, promuovendoli anche tramite la negoziazione di nuovi accordi, ove ciò sia fattibile.
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