Accordo di partenariatoTitolo II

Art. 10

Corte penale internazionale

In vigore dal 30 ott 2020
Corte penale internazionale 1. Le parti ribadiscono che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti con provvedimenti a livello nazionale e internazionale, anche presso la Corte penale internazionale. 2. Nel promuovere il rafforzamento della pace e della giustizia internazionale, le parti ribadiscono la loro determi­nazione: a) a prendere misure per attuare lo statuto di Roma della Corte penale internazionale («statuto di Roma») e relativi strumenti, secondo il caso; b) a condividere l'esperienza con i partner regionali nell'adottare gli adattamenti giuridici necessari per la ratifica e l'applicazione dello statuto di Roma, e c) a cooperare per promuovere l'obiettivo dell'universalità e integrità dello statuto di Roma.
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Corte penale internazionale (Art. 10 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo