Accordo di partenariato›Titolo II
Art. 10
10 / 60Corte penale internazionale
In vigore dal 30 ott 2020
Corte penale internazionale
1. Le parti ribadiscono che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti con provvedimenti a livello nazionale e internazionale, anche presso la Corte penale internazionale.
2. Nel promuovere il rafforzamento della pace e della giustizia internazionale, le parti ribadiscono la loro determinazione:
a) a prendere misure per attuare lo statuto di Roma della Corte penale internazionale («statuto di Roma») e relativi strumenti, secondo il caso;
b) a condividere l'esperienza con i partner regionali nell'adottare gli adattamenti giuridici necessari per la ratifica e l'applicazione dello statuto di Roma, e
c) a cooperare per promuovere l'obiettivo dell'universalità e integrità dello statuto di Roma.
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