Accordo quadroTitolo VIII

Art. 47

Protezione civile

In vigore dal 29 ott 2020
Protezione civile Le parti riconoscono la necessità di ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi naturali e causate dall'uomo. Confermano il loro impegno comune a promuovere le misure di prevenzione, attenuazione, preparazione e reazione al fine di aumentare la resilienza delle rispettive società e delle infrastrutture e di cooperare, ove opportuno, a livello politico bilaterale e multilaterale per progredire verso questi obiettivi.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136#art-aq-47

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Protezione civile (Art. 47 Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo