Accordo quadro›Titolo VII
Art. 44
Cooperazione culturale e nel settore degli audiovisivi e dei media
In vigore dal 29 ott 2020
Cooperazione culturale e nel settore degli audiovisivi e dei media
1.Le parti convengono di promuovere una cooperazione più stretta nei settori culturali e creativi al fine di migliorare, tra l'altro, la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture. 2.Le parti cercano inoltre di prendere misure volte a promuovere gli scambi culturali e a realizzare iniziative culturali comuni di vario tipo, ricorrendo agli strumenti e ai quadri di cooperazione disponibili.
3.Le parti si adoperano per promuovere la mobilità dei professionisti della cultura e delle opere d'arte tra l'Australia e l'Unione e i suoi Stati membri.
4.Le parti incoraggiano il dialogo interculturale tra le organizzazioni della società civile, nonché tra i loro cittadini. 5.Le parti convengono di cooperare in particolare attraverso il dialogo politico presso i consessi internazionali competenti, segnatamente l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversità culturale, anche mediante l'attuazione delle disposizioni della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.
6.Le parti incoraggiano, sostengono e agevolano gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni e i professionisti del settore audiovisivi e media.
7.Le parti convengono di sostenere la cooperazione culturale nell'ambito dell'ASEM, in particolare attraverso le attività della Fondazione Asia-Europa («ASEF»).
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