Accordo quadro›Titolo VIII
Art. 45
Ambiente e risorse naturali
In vigore dal 29 ott 2020
Ambiente e risorse naturali
1.Le parti convengono che è necessario proteggere, conservare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica, in quanto presupposti per lo sviluppo delle generazioni attuali e future.
2.Le parti intensificano la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente e tengono conto delle valutazioni ambientali in tutti i settori della cooperazione, anche in un contesto regionale e internazionale, in particolare al fine di:
a) mantenere un dialogo ad alto livello su questioni ambientali;
b) partecipare ad accordi multilaterali in materia ambientale e attuarli e, se del caso, creare un terreno comune riguardo le questioni ambientali, anche partecipando ai consessi multilaterali;
c) promuovere e incoraggiare l'accesso alle risorse genetiche e il loro uso sostenibile, conformemente alla legislazione nazionale e ai trattati internazionali applicabili in questo campo, ratificati dalle parti o ai quali esse abbiano aderito;
d) promuovere lo scambio di informazioni e competenze tecniche e di pratiche ambientali in settori quali:
i) l'attuazione e l'applicazione della legislazione ambientale;
ii) l'uso efficiente delle risorse e la sostenibilità dei consumi e della produzione;
iii) la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità;
iv) la gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti; v) la politica delle acque;
vi) la conservazione dell'ambiente costiero e marino, e la lotta contro il suo inquinamento e degrado.
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