Accordo quadroTitolo VIII

Art. 45

Ambiente e risorse naturali

In vigore dal 29 ott 2020
Ambiente e risorse naturali 1.Le parti convengono che è necessario proteggere, conservare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica, in quanto presupposti per lo sviluppo delle generazioni attuali e future. 2.Le parti intensificano la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente e tengono conto delle valutazioni ambientali in tutti i settori della cooperazione, anche in un contesto regionale e internazionale, in particolare al fine di: a) mantenere un dialogo ad alto livello su questioni ambientali; b) partecipare ad accordi multilaterali in materia ambientale e attuarli e, se del caso, creare un terreno comune riguardo le questioni ambientali, anche partecipando ai consessi multilaterali; c) promuovere e incoraggiare l'accesso alle risorse genetiche e il loro uso sostenibile, conformemente alla legislazione nazionale e ai trattati internazionali applicabili in questo campo, ratificati dalle parti o ai quali esse abbiano aderito; d) promuovere lo scambio di informazioni e competenze tecniche e di pratiche ambientali in settori quali: i) l'attuazione e l'applicazione della legislazione ambientale; ii) l'uso efficiente delle risorse e la sostenibilità dei consumi e della produzione; iii) la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità; iv) la gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti; v) la politica delle acque; vi) la conservazione dell'ambiente costiero e marino, e la lotta contro il suo inquinamento e degrado.
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Ambiente e risorse naturali (Art. 45 Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo