Accordo quadro›Titolo VII
Art. 43
Istruzione, formazione e giovani
In vigore dal 29 ott 2020
Istruzione, formazione e giovani
1.Le parti riconoscono il contributo cruciale dell'istruzione e della formazione alla creazione di posti di lavoro di qualità e di una crescita sostenibile nell'ambito di economie basate sulla conoscenza, e convengono di avere un interesse comune a cooperare nei settori dell'istruzione e della formazione e riguardo alle problematiche giovanili connesse.
2.Conformemente ai reciproci interessi e agli scopi delle loro politiche in materia d'istruzione, le parti s'impegnano a proseguire il dialogo UE-Australia sulle politiche riguardanti i settori dell'istruzione e della formazione e di sostenere congiuntamente opportune attività di cooperazione nei settori citati e a favore dei giovani. La cooperazione riguarda tutti i settori dell'istruzione e può assumere, tra l'altro, la forma di:
a) mobilità ai fini dell'apprendimento individuale, attraverso la promozione e l'agevolazione degli scambi di studenti, docenti e personale amministrativo degli istituti di istruzione superiore, insegnanti e animatori;
b) sostegno a progetti comuni di cooperazione tra istituti d'istruzione e di formazione dell'Unione e dell'Australia, nell'intento di promuovere lo sviluppo dei piani di studio, i programmi di studio e i corsi di laurea comuni e la mobilità degli studenti e dei docenti;
c) cooperazione istituzionale, contatti e partenariati, al fine di promuovere lo scambio di esperienze e di know-how, e collegamenti efficaci tra istruzione, ricerca e innovazione;
d) sostegno alla riforma delle politiche attraverso dialoghi, studi, conferenze, seminari, gruppi di lavoro e valutazioni comparative e lo scambio di informazioni e buone pratiche, in particolare in considerazione dei processi di Bologna e di Copenaghen e degli strumenti dell'Unione intesi ad aumentare la trasparenza.
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