Accordo quadro›Titolo VI
Art. 42
Società dell'informazione
In vigore dal 29 ott 2020
Società dell'informazione
1.Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono elementi essenziali della vita moderna e rivestono un'importanza vitale per lo sviluppo economico e sociale, le parti convengono di scambiare opinioni sulle rispettive politiche in questo settore.
2.La cooperazione in questo settore può incentrarsi, tra l'altro:
a) sugli scambi di opinioni in merito ai diversi aspetti della società dell'informazione, in particolare le politiche e le normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, compresi il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della vita privata e la protezione dei dati personali, l'amministrazione digitale e l'amministrazione trasparente (open government), la sicurezza di internet e l'indipendenza e l'efficienza delle autorità di regolamentazione;
b) sull'interconnessione e interoperabilità delle reti di ricerca e delle infrastrutture e dei servizi di elaborazione dei dati scientifici, anche in un contesto regionale;
c) sulla standardizzazione, certificazione e diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
d) sugli aspetti delle tecnologie e dei servizi di informazione e comunicazione legati alla sicurezza, alla fiducia e alla privacy, inclusi la promozione della sicurezza in rete, la lotta contro l'uso improprio delle tecnologie dell'informazione e di tutti i mezzi di comunicazione elettronica e la condivisione delle informazioni;
e) sugli scambi di opinioni riguardo le misure che affrontano il problema dei costi di roaming per la telefonia mobile internazionale, anche in quanto fattore interno di ostacolo agli scambi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2020-10-12;136#art-aq-42