Accordo quadro›Titolo VIII
Art. 48
Energia
In vigore dal 29 ott 2020
Energia
Le parti riconoscono l'importanza del settore dell'energia e il ruolo di un mercato dell'energia ben funzionante per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e collaborando per affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello mondiale, e si adoperano, nell'ambito delle rispettive competenze, per migliorare la cooperazione in questo settore al fine di:
a) sviluppare politiche volte ad aumentare la sicurezza energetica;
b) promuovere il commercio e gli investimenti nel settore dell'energia a livello mondiale;
c) potenziare la competitività;
d) migliorare il funzionamento dei mercati internazionali dell'energia;
e) scambiare informazioni ed esperienze sulle politiche attraverso i consessi multilaterali esistenti nel settore dell'energia;
f) promuovere lo sviluppo e la diffusione di tecnologie energetiche pulite, diversificate, sostenibili ed efficaci in termini di costi, comprese le tecnologie relative alle energie rinnovabili e quelle a basse emissioni;
g) razionalizzare l'utilizzo dell'energia con contributi tanto dal lato della domanda che dell'offerta, promuovendo l'efficienza energetica nella produzione, nel trasporto, nella distribuzione e nell'uso finale;
h) condividere le migliori pratiche in materia di esplorazione e di produzione.
Storico versioni
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