Traduzione non ufficiale
Art. 7
Piani alternativi e emergenza
In vigore dal 6 ago 2020
-- Piani alternativi e emergenza
Le Parti assicurano che siano sviluppati piani pluri-istituzionali alternativi e di emergenza, e che questi piani siano testati e perfezionati in regolari esercitazioni congiunte. Il quadro legale, regolamentare ed amministrativo nazionale chiarisce quale ente è responsabile per avviare, supervisionare e ceritificare le esercitazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-07-17;94#art-tnu-7