Traduzione non ufficiale

Art. 6

sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza nei luoghi pubblici

In vigore dal 6 ago 2020
-- sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza nei luoghi pubblici 1. Le Parti incoraggiano tutti gli enti e le parti interessate coinvolti nell'organizzazione di partite di calcio o altri eventi sportivi in luoghi pubblici, tra cui autorità municipali, polizia, comunità e imprese locali, rappresentanti di tifosi, squadre di calcio e associazioni nazionali a lavorare insieme, in particolare con riguardo a: a. valutare il rischio e predisporre le appropriate misure preventive destinate a minimizzare perturbazioni e a fornire rassicurazioni a comunità ed esercizi locali, in particolare quelle collocate nella vicinanza del luogo in cui l'evento ha luogo o nelle aree pubbliche dove è trasmesso; b. creare per i tifosi un ambiente sicuro e accogliente nelle aree pubbliche predisposte per radunarsi prima e dopo l'evento, o i luoghi che si ritiene i tifosi frequentino di propria volontà, e lungo i tragitti per e dalla città e/o per e dallo stadio. 2. Le Parti assicurano che la valutazione del rischio e le misure di sicurezza fisica e sicurezza pubblica tengano conto del viaggio per e dallo stadio.
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