Traduzione non ufficiale

Art. 10

Prevenzione e sanzione dei comportamenti illeciti

In vigore dal 6 ago 2020
-- Prevenzione e sanzione dei comportamenti illeciti 1. Le Parti prendono tutte le possibili misure per ridurre il rischio che individui o gruppi partecipini a, o organizzino, episodi di violenza o disordini. 2. Le Parti, in conformità con il diritto nazionale ed internazionale, assicurano che efficaci meccanismi di esclusione, appropriati al carattere e alla localizzzione del rischio, abbiano luogo per dissuadere e prevenire incidenti di violenza e disordini. 3. Le Parti, in conformità con il diritto nazionale ed internazionale, cooperano per cercare di assicurare che gli individui che commettono reati all'estero ricevano sanzioni appropriate, o nel Paese dove il reato è stato commesso o nei Paese di residenza o di cittadinanza. 4. Ove opportuno, ed in conformità con il diritto nazionale ed internazionale, le Parti valutano di dotare le autorità giudiziarie o amministrative responsabili di imporre sanzioni a individui che hanno causato o contributito a episodi di violenza e/o disordini legati al calcio, della possibilità di imporre restrizioni al viaggio verso eventi calcistici tenuti in un altro Paese.
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