Traduzione non ufficiale
Art. 5
Sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza negli stadi sportivi
In vigore dal 6 ago 2020
-- Sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza negli stadi sportivi
1. Le Parti assicurano che il quadro legale, regolamentare o amministrativo imponga agli organizzatori di un evento, in consultazione con gli altri enti, di fornire un ambiente sicuro per tutti i partecipatni e gli spettatori.
2. Le Parti assicurano che le competenti autorità pubbliche attuino regolamenti o meccanismi volti a garantire l'efficacia di procedure di omologazione degli stadi, meccanismi di certificazione e regolamenti di sicurezza fisica in generale e ne assicurano applicazione, monitoraggio ed attuazione.
3. Le Parti impongono agli enti pertinenti di assicurare che la progettazione di stadi, infrastrutture e relativi meccanismi di gestione delle folle rispondano a standard e buone prassi nazionali ed internazionali.
4. Le Parti incoraggiano gli enti pertinenti ad assicurare che gli stadi forniscano un ambiente inclusivo e accogliente per tutte le componenti della società, inclusi bambini, anziani e disabili, e ricomprendano, in particolare, la previsione di elementi sanitari e di ristoro e condizioni decorose per tutti gli spettatori.
5. Le Parti assicurano che meccanismi operativi degli stadi siano completi; prevedano un efficace raccordo con polizia, servizi di emergenza ed enti associati; e comprendano politiche e procedure chiare che possano avere influenza su materie come la gestione delle folle e gli associati rischi di sicurezza fisica e sicurezza pubblica, in particolare:
- l'uso di strumenti pirotecnici;
- qualsiasi comportamento violento o proibito; e
- qualsiasi comportamento razzista o discriminatorio.
6. Le Parti impongono agli enti pertinenti di assicurare che tutto il personale, dai settori pubblico e privato, coinvolto nel rendere le partite di calcio e gli altri eventi sportivi sicuri e accoglienti sia equipaggiato e addestrato a svolgere le proprie funzioni efficacemente ed in maniera appropriata.
7. Le Parti incoraggiano gli enti pertinenti ad evidenziare il bisogno per giocatori, allenatori o altri rappresentanti delle squadre partecipanti ad agire in accordo con i principi fondamentali dello sport, come la tolleranza, il rispetto ed il fair play, e a riconoscere che agire in una maniera violenta, razzista o provocatoria può avere un impatto negativo su sul comportamento degli spettatori.
Storico versioni
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