Traduzione non ufficiale

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 6 ago 2020
-- Definizioni Per gli scopi della presente Convenzione, i termini: a. "misure di sicurezza fisica" indica qualsiasi misura destinata e implementata con l'obiettivo principale di proteggere la salute ed il benessere di individui e gruppi che assistono, o partecipano, ad una partita di calcio o ad un altro evento sportivo, dentro o fuori lo stadio, o che risiedono o lavorano nelle vicinanze dell'evento; b. "misure di sicurezza pubblica", indica qualsiasi misura destinata e implementata con l'obiettivo principale di prevenire e ridurre il rischio e/o rispondere a qualsiasi attività violenta o criminale commessa in connessione ad un evento calcistico o di un altro sport, dentro o fuori uno stadio; c. "misure di assistenza" indica qualsiasi misura destinata e implementata con l'obiettivo principale di far sentire individui e gruppi a proprio agio, graditi e benvenuti mentre assistono ad una partita di calcio o ad un altro evento sportivo, dentro o fuori uno stadio; d. "ente" indica ogni istituto pubblico o pivato con responsabilità costituzionale, legislativa, regolamentare o di altro tipo con riguardo alla predisposizione e implementazione di qualsiasi misura di sicurezza fisica, sicurezza pubblica o assistenza in connessione a una partita di calcio o altro evento sportivo, dentro o fuori uno stadio; e. "parte interessata" indica spettatori, comunità locali o altre parti interessate che non hanno responsabilità legislative o regolamentari ma che possono avere un ruolo importante nel contribuire a rendere le partite di calcio o gli altri eventi sportivi sicuri e accoglienti, dentro e fuori gli stadi; f. "approccio integrato" indica il riconoscimento che, indipendentemente dal loro scopo principale, le misure di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio e gli altri eventi sportivi si sovrappongono inevitabilmente, sono interconnesse in termini di impatto, necessitano di essere bilanciate e non possono essere predisposte o implementate singolarmente; g. "approccio pluri-istituzionale integrato" indica il riconoscimento che i ruoli e le azioni di ogni ente coinvolto nelle attività di pianificazione e operative del calcio e degli altri sport devono essere coordinati, complementari, proporzionati e predisposti e implementati come parte di una strategia comprensiva di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza; h. "buone prassi" indica misure applicate in uno o più Paesi che si sono dimostrate decisamente efficaci nel raggiungere lo scopo e l'obiettivo dichiarato; i. "ente pertinente" indica ogni organo (pubblico o privato) coinvolta nell'organizzazione e/o nella gestione di una partita di calcio o di un altro evento sportivo tenuto dentro o fuori uno stadio sportivo.
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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;94#art-tnu-3

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