Art. 5 · Sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza negli stadi sportivi
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Art. 5

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Sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza negli stadi sportivi

In vigore dal 6 ago 2020
-- Sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza negli stadi sportivi 1. Le Parti assicurano che il quadro legale, regolamentare o amministrativo imponga agli organizzatori di un evento, in consultazione con gli altri enti, di fornire un ambiente sicuro per tutti i partecipatni e gli spettatori. 2. Le Parti assicurano che le competenti autorità pubbliche attuino regolamenti o meccanismi volti a garantire l'efficacia di procedure di omologazione degli stadi, meccanismi di certificazione e regolamenti di sicurezza fisica in generale e ne assicurano applicazione, monitoraggio ed attuazione. 3. Le Parti impongono agli enti pertinenti di assicurare che la progettazione di stadi, infrastrutture e relativi meccanismi di gestione delle folle rispondano a standard e buone prassi nazionali ed internazionali. 4. Le Parti incoraggiano gli enti pertinenti ad assicurare che gli stadi forniscano un ambiente inclusivo e accogliente per tutte le componenti della società, inclusi bambini, anziani e disabili, e ricomprendano, in particolare, la previsione di elementi sanitari e di ristoro e condizioni decorose per tutti gli spettatori. 5. Le Parti assicurano che meccanismi operativi degli stadi siano completi; prevedano un efficace raccordo con polizia, servizi di emergenza ed enti associati; e comprendano politiche e procedure chiare che possano avere influenza su materie come la gestione delle folle e gli associati rischi di sicurezza fisica e sicurezza pubblica, in particolare: - l'uso di strumenti pirotecnici; - qualsiasi comportamento violento o proibito; e - qualsiasi comportamento razzista o discriminatorio. 6. Le Parti impongono agli enti pertinenti di assicurare che tutto il personale, dai settori pubblico e privato, coinvolto nel rendere le partite di calcio e gli altri eventi sportivi sicuri e accoglienti sia equipaggiato e addestrato a svolgere le proprie funzioni efficacemente ed in maniera appropriata. 7. Le Parti incoraggiano gli enti pertinenti ad evidenziare il bisogno per giocatori, allenatori o altri rappresentanti delle squadre partecipanti ad agire in accordo con i principi fondamentali dello sport, come la tolleranza, il rispetto ed il fair play, e a riconoscere che agire in una maniera violenta, razzista o provocatoria può avere un impatto negativo su sul comportamento degli spettatori.
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