Traduzione non ufficiale
Art. 14
Funzioni del Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi
In vigore dal 6 ago 2020
-- Funzioni del Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi
1. Il comitato è responsabile per il monitoraggio e l'applicazione della presente Convezione. In particolare può:
a. monitorare le disposizioni della presente Convenzione ed esaminare qualsiasi necessaria modifica;
b. tenere consultazioni e, se opportune, scambiare informazioni con le pertinenti organizzazioni;
c. adottare raccomandazioni alle Parti della presente Convenzione con riguardo alle misure da intraprendere per la sua implementazione;
d. adottare raccomandazioni per le opportune misure per informare il pubblico sulle attività intraprese nel quadro della presente Convenzione;
e. adottare raccomandazioni per il Comitato dei Ministri in merito a Stati non membri del Consiglio d'Europa da invitare ad aderire alla presente Convenzione;
f. adottare qualsiasi proposta per migliorare l'efficacia della presente Convenzione;
g. facilitare la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati.
2. Il comitato, previa il consenso delle Parti interessate, monitora la conformità in merito alla presente Convenzione, attraverso un programma di visite presso gli Stati Parte, allo scopo di fornire consulenza e supporto per l'implementazione della presente Convenzione.
3. Il comitato raccoglie anche le informazioni fornite dagli Stati Parte in base all', e trasmette i dati pertinenti a tutti gli Stati Parte della Convenzione. In particolare, può informare ogni Stato Parte sulla nomina di un PINC, e diffonderne i dettagli del contatto.
4. allo scopo di assolvere alle proprie funzioni, il comitato può, di propria iniziativa, organizzare riunioni di gruppi di esperti.
Storico versioni
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