Traduzione non ufficiale

Art. 16

Firma

In vigore dal 6 ago 2020
-- Firma 1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati Parte della Convenzione Culturale Europea e di qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che abbia aderito alla Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (ETS No. 120), aperta alla firma a Strasburgo il 19 agosto 1985, prima della data di apertura alla firma della Presente Convenzione. 2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3. Nessuno Stato Parte della Convenzione No. 120 può depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione a meno che non abbia già denunciato la suddetta convenzione o simultaneamente la denunci. 4. Nel momento in cui deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione in conformità con il paragrafo precedente, uno Stato Contraente può dichiarare che continuerà ad applicare la Convenzione No. 120 fino all'entrata in vigore della presente Convenzione in base alle disposizioni dell'.1.
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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;94#art-tnu-16

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