Traduzione non ufficiale
Art. 18
Accesso da Stati non membri
In vigore dal 6 ago 2020
-- Accesso da Stati non membri
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dovo aver consultato le Parti, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa ad accedere alla Convenzione con una decisione presa dalla maggioranza prescritta all'.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e con voto unanime dei rappresentanti delle Parti Contraenti titolate a sedere nel Comitato dei Ministri.
2. Con riguardo a qualsiasi Stato aderente, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di un mese a partire dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. Una Parte che non è membro del Consiglio d'Europa contribuisce al finanziamento del Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi secondo le modalità stabilite dal Comitato dei Ministri.
Storico versioni
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