Art. 7 · Piani alternativi e emergenza
Traduzione non ufficiale

Art. 7

7 / 22

Piani alternativi e emergenza

In vigore dal 6 ago 2020
-- Piani alternativi e emergenza Le Parti assicurano che siano sviluppati piani pluri-istituzionali alternativi e di emergenza, e che questi piani siano testati e perfezionati in regolari esercitazioni congiunte. Il quadro legale, regolamentare ed amministrativo nazionale chiarisce quale ente è responsabile per avviare, supervisionare e ceritificare le esercitazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2020-07-17;94#art-tnu-7