Protocollo aggiuntivo
Art. 3
RISERVATEZZA DELLE PROCEDURE DI ARBITRATO
In vigore dal 6 ago 2020
RISERVATEZZA DELLE PROCEDURE DI ARBITRATO
1. Soltanto ai fimi dell'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo, dell' dell'Accordo, e della legislazione nazionale degli Stati contraenti relative allo scambio di informazioni, alla riservatezza e all'assistenza amministrativa, i membri del collegio arbitrale e un massimo di tre collaboratori per ogni membro (e i potenziali arbitri soltanto nella misura necessaria a verificare la loro capacità di soddisfare i requisiti per esercitare la funzione di arbitro) sono considerati persone o autorità alle quali si possono comunicare informazioni. Le informazioni ricevute dal collegio arbitrale o dai potenziali arbitri e le informazioni che le autorità competenti ricevono dal collegio arbitrale sono considerate informazioni scambiate ai sensi delle disposizioni dell' (Scambio di informazioni) dell'Accordo,
2. Le autorità competenti degli Stati contraenti assicurano che i membri del collegio arbitrale ed i loro collaboratori si impegnino per iscritto, prima di partecipare ad una procedura arbitrale, a trattare qualsiasi informazione concernente la procedura arbitrale in conformità agli obblighi di riservatezza e di non divulgazione indicati nelle disposizioni dell' dell'Accordo nonché ai sensi delle leggi applicabili degli Stati contraenti.
Storico versioni
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