Protocollo aggiuntivo
Art. 8
COMPATIBILITÀ
In vigore dal 6 ago 2020
COMPATIBILITÀ
1. Qualsiasi questione non risolta relativa ad un caso di procedura amichevole altrimenti inclusa nell'ambito del processo arbitrale previsto nel presente Protocollo, non è sottoposta ad arbitrato se la questione rientra nell'ambito di un caso rispetto al quale è stato precedentemente costituito un collegio arbitrale o un organismo simile ai sensi di un Accordo bilaterale o multilaterale che prevede un arbitrato obbligatorio e vincolante per le questioni non risolte concernenti un caso di procedura amichevole.
2. Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica il rispetto di obblighi più ampi con riferimento all'arbitrato relativo a questioni non risolte nel contesto di una procedura amichevole instaurata ai sensi di altri accordi di cui gli Stati contraenti sono o saranno Parti.
IN FEDE DI CIÒ i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.
FATTO a Kingston, il 19 gennaio 2018, in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facendi egualmente fede.
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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